(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parte I e II n. 27 del 18 agosto 2009 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario l . E' disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la cancellazione dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1, e della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), art. 1, comma 1. Per consentire la conseguente rettifica dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), art. 58, comma 1, punto 2, e' prorogato, nell'anno 2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso ad uno o piu' mutui, o prestiti obbligazionari ai sensi della legge regionale n. 11 del 2006, art. 30, comma 2, a copertura delle spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1 ed elencate nella tabella A. 3. La contrazione del mutuo e' effettuata sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e S08.01.006). 4. A decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), art. 87, comma 1, lettera b), e' ridotta a euro 25; la relativa minore entrata e' valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001). 5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire, al prezzo simbolico di un euro, alla societa' ARST S.p.A. o alla sua controllata ARST Gestione FdS S.r.l., la proprieta' dei beni immobili e delle loro pertinenze necessari all'esercizio dei servizi di trasporto, acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono individuati, sulla base di apposito elenco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne prescinde. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non piu' necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono trasferiti, al prezzo simbolico di un euro, ai comuni territorialmente competenti che ne facciano richiesta per finalita' sociali e produttive. 6. Nell'art. 27 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le seguenti modifiche: a) nel comma 9 le parole: «e degli interessi legali maturati» sono sostituite dalle seguenti: «e applicando gli interessi legali vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri di individuazione delle posizioni ammesse alla transazione, che puo' essere eseguita anche in piu' rate mensili, secondo condizioni, termini e modalita' fissati dalla Giunta regionale»; b) nel comma 10, dopo le parole: «con contestuale soppressione degli stessi fondi, i crediti» sono aggiunte le seguenti: «in regolare ammortamento»; c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso, gli Assessorati competenti per materia sono autorizzati a formulare, previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9, proposte transattive nei confronti dei debitori. In caso di rifiuto dei debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti nell'accordo transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate provvede al recupero del relativo credito ai sensi della legge regionale n. 1 del 2009, art. 2.». Per le finalita' di cui alla presente lettera e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007). 7. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una spesa valutata in euro 4.000.000 per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS (UPB S01.05.002). 8. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 400.000 per la corresponsione dell'indennita' dovuta, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e 17, agli affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento, addizione e trasformazione effettuate su fondi di proprieta' della Regione, qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di fondo rustico (UPB S01.05.001). 9. Dopo il comma 1 dell'art. 1l della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali), come modificata dall'art. 5 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), e' inserito il seguente: «1-bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.». 10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 27 dell'art. 1 e' soppressa la parola «specificamente»; b) il comma 28 dell'art. 1 e' abrogato; c) nel comma 32 dell'art. 1 sono soppresse le parole: «a favore degli enti pubblici territoriali»; d) il comma 9 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: «9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese, cosi' come definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle attivita' produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione, si applica l'aliquota ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi statali vigenti. Tale agevolazione e' concessa a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun periodo d'imposta, per il quale si richiede l'agevolazione, non risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del 31 ottobre 2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 50 e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 2, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, e' riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.»; e) nel comma 11 dell'art. 2, dopo le parole «insediamenti stabili» sono inserite le seguenti: «limitatamente al valore della produzione netta generata nel territorio della Regione»; f) le lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 2 sono sostituite dalle seguenti: «a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno; l'esenzione compete, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo; b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), trasformate, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, in conformita' al regolamento regionale di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.»; g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 e' soppressa la parola: «pubblici»; h) nel comma 4 dell'art. 4 sono soppresse le parole «presso la SFIRS»; i) l'ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, ovvero in caso di particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni, la direzione generale della Presidenza convoca una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione del provvedimento finale previsto dal comma 9 dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva l'accordo di programma per l'avvio dei lavori.». 11. Gli interventi di cui alla programmazione comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1993) art. 2, comma 2. 12. E' autorizzata una spesa valutata in euro 60.000 annui, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad attivita' di comunicazione ed animazione territoriale a favore dei soggetti interessati ai programmi di cooperazione europea attivati a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004). 13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 4 dell'art. 36, dopo le parole: «degli Assessorati», sono aggiunte le seguenti: «la trasmissione all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, dei dati e della documentazione necessaria agli accertamenti e»; b) alla fine del comma l dell'art. 38, dopo la parola: «determinabili», sono inserite le seguenti: «parimenti costituiscono impegni le conservazioni delle somme previste dall'art. 60 della presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.»; c) il comma 8 dell'art. 60 della legge regionale n. 11 del 2006 e' sostituito dai seguenti: «8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in gestione diretta sono conservate, costituendo impegno nel conto residui, per un anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, ovvero per due anni quando la loro realizzazione richieda l'approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni quando e' richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale, per quattro anni quando e' richiesta la valutazione di impatto ambientale. 8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti destinati alle opere in gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a favore dell'Assessorato competente per materia secondo le voci di spesa previste nel quadro economico, anche rivisitato in relazione alle esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini si intende la costituzione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro gli stessi termini, purche' faccia seguito l'affidamento dei lavori entro l'esercizio immediatamente successivo. 8-ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o di economia disposta in forza di legge, possono essere riassegnati ai sensi dell'art. 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per i quali e' stato assunto l'originario impegno di spesa, qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le medesime finalita' per le quali furono stanziate in bilancio.». 14. I termini previsti nell'allegato A della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), art. 25, comma 1, e art. 26, comma 1, sono rispettivamente rideterminati al 31 dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009. 15. Nell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2007 e' soppresso l'importo relativo all'annualita' 2009 (UPB S01.06.001). 16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. E' fatta salva, comunque, la possibilita' che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B. 17. In attesa della disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 51, comma 2, nei comuni sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono consentititi al sindaco tre mandati consecutivi. 18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche per incentivi aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato nell'attuazione del relativo progetto, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio. 19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009. 20. L'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali). - 1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34, per la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per finalita' pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali e trovano applicazione previa apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. 2. Nello spirito di sussidiarieta' e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, e' autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 1, della presente legge, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.». 21. I beni mobili, anche registrati, di proprieta' della Regione gia' in carico o comunque utilizzati dai servizi dell'Ispettorato ripartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e relativi uffici periferici, sono trasferiti all'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. 22. Il comma 9 dell'art. l della legge regionale n. 2 del 2007, e' sostituito dal seguente: «9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese da effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente bancario intestato alla Regione a favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti centri di responsabilita' tenuti ai pagamenti. Il cassiere e' tenuto a rendere annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli interessi maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini della rendicontazione e del controllo valgono le disposizioni di cui all'art. 45 della legge regionale n. 11 del 2006.». 23. Nell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica, altresi', la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima applicazione i termini ivi previsti decorrono dalla data di approvazione della presente legge.». 24. All'art. 11 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), art. 7, ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni eventuali crediti facenti capo all'Amministrazione regionale nei confronti delle suddette pubbliche amministrazioni, derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di cui al presente comma, sono estinti.». 25. All'art. 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2009». 26. A valere sull'UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota pari ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021 e' utilizzata quale rimborso, a favore dell'Unione dei comuni del Sinis-Montiferru, a copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo per la ristrutturazione del monumento storico-artistico ex Seminario di Cuglieri.