(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  Regione  autonoma  della
          Sardegna - Parte I e II n. 27 del 18 agosto 2009 
 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario 
 
    l .  E'  disposta  dagli  esercizi  finanziari  2007  e  2008  la
cancellazione dei residui attivi determinatisi ai  sensi  e  per  gli
effetti, rispettivamente, della legge regionale 29 maggio 2007, n.  2
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione - legge finanziaria 2007), art. 1,  comma  1,  e  della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge  finanziaria
2008), art. 1, comma 1. Per consentire la conseguente  rettifica  dei
consuntivi per gli stessi anni il termine di cui alla legge regionale
2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna.  Abrogazione
della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge  regionale  5
maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno  1999,  n.  23),
art. 58, comma 1, punto 2, e' prorogato,  nell'anno  2009,  a  trenta
giorni successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
    2. Al maggior disavanzo derivante dall'applicazione del comma  1,
determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte mediante ricorso  ad
uno o piu' mutui, o prestiti  obbligazionari  ai  sensi  della  legge
regionale n. 11 del 2006, art. 30, comma 2, a copertura  delle  spese
per investimenti autorizzate dalle disposizioni di cui al comma 1  ed
elencate nella tabella A. 
    3. La contrazione  del  mutuo  e'  effettuata  sulla  base  delle
esigenze di cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad un
tasso di riferimento non superiore a  quello  applicato  dalla  Cassa
depositi  e  prestiti;  i  relativi  oneri  sono  valutati  in   euro
218.338.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB  S08.01.005
e S08.01.006). 
    4. A  decorrere  dall'anno  2009  la  misura  della  tassa  sulle
concessioni regionali in  materia  di  caccia  prevista  dalla  legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della  fauna
selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), art. 87, comma
1, lettera b), e' ridotta a euro 25; la relativa  minore  entrata  e'
valutata in euro 1.075.000 annui (UPB E116.001). 
    5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  trasferire,  al
prezzo simbolico di un euro, alla societa' ARST  S.p.A.  o  alla  sua
controllata ARST Gestione FdS S.r.l., la proprieta' dei beni immobili
e delle  loro  pertinenze  necessari  all'esercizio  dei  servizi  di
trasporto, acquisiti al patrimonio regionale  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 febbraio  2008,  n.  46  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale  della  regione  autonoma  Sardegna  concernenti  il
conferimento   di   funzioni   e   compiti   di   programmazione    e
amministrazione in materia di trasporto pubblico locale);  tali  beni
sono individuati, sulla base di apposito  elenco,  con  deliberazione
della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale
dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare  competente
da  esprimersi  entro  quindici  giorni,  trascorsi  i  quali  se  ne
prescinde. L'elenco, convalidato con determinazione del direttore del
Servizio centrale demanio e patrimonio, costituisce  titolo  ai  fini
della trascrizione nella Conservatoria dei  registri  immobiliari.  I
beni non piu' necessari per l'esercizio dei servizi di trasporto sono
trasferiti,   al   prezzo   simbolico   di   un   euro,   ai   comuni
territorialmente competenti che ne facciano richiesta  per  finalita'
sociali e produttive. 
    6. Nell'art. 27 della  legge  regionale  11  maggio  2006,  n.  4
(Disposizioni varie in materia  di  entrate,  riqualificazione  della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte le  seguenti
modifiche: 
      a) nel comma 9 le parole: «e degli interessi  legali  maturati»
sono sostituite dalle seguenti: «e applicando  gli  interessi  legali
vigenti alla data della transazione, nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.  La  Giunta
regionale definisce  i  criteri  di  individuazione  delle  posizioni
ammesse alla transazione, che puo' essere eseguita anche in piu' rate
mensili, secondo condizioni, termini e modalita' fissati dalla Giunta
regionale»; 
      b) nel comma 10, dopo le parole: «con contestuale  soppressione
degli stessi  fondi,  i  crediti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «in
regolare ammortamento»; 
      c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. Per le  operazioni  di  finanziamento  in  contenzioso,  gli
Assessorati competenti per  materia  sono  autorizzati  a  formulare,
previa segnalazione dei soggetti convenzionati e  secondo  i  criteri
fissati dalla  Giunta  regionale  ai  sensi  del  comma  9,  proposte
transattive nei confronti  dei  debitori.  In  caso  di  rifiuto  dei
debitori o di mancato rispetto  degli  impegni  assunti  nell'accordo
transattivo, l'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna  per  le
entrate provvede al recupero del  relativo  credito  ai  sensi  della
legge regionale n. 1 del 2009, art. 2.». 
    Per le finalita' di cui alla presente lettera e' autorizzata  per
l'anno 2009 la spesa di euro 200.000 (UPB S08.01.007). 
    7. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una
spesa valutata in euro 4.000.000 per l'acquisizione  delle  ulteriori
quote  di  partecipazione  al  capitale  sociale  della  SFIRS   (UPB
S01.05.002). 
    8. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro  400.000  per
la corresponsione dell'indennita' dovuta,  ai  sensi  della  legge  3
maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16  e  17,
agli  affittuari  che  abbiano  eseguito  opere   di   miglioramento,
addizione e trasformazione effettuate su fondi  di  proprieta'  della
Regione, qualora sia cessato il  relativo  contratto  di  affitto  di
fondo rustico (UPB S01.05.001). 
    9. Dopo il comma 1 dell'art. 1l della legge regionale  2  gennaio
1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e  procedure  ordinarie
per  l'istituzione  di  nuove  province  e  la  modificazione   delle
circoscrizioni provinciali), come modificata dall'art. 5 della  legge
regionale  1°  luglio  2002,  n.  10  (Adempimenti  conseguenti  alla
istituzione di nuove province, norme sugli  amministratori  locali  e
modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), e' inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti  i  beni
mobili e le attrezzature di pertinenza  degli  immobili  stessi.  Gli
oneri finanziari dipendenti da  mutui  accesi  per  la  realizzazione
degli immobili trasferiti ed  ancora  pendenti,  sono  assunti  dalle
nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse  in  entrata
derivante dalla ripartizione delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
comma 1.». 
    10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. l (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  della  Regione  -
legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche: 
      a)  nel  comma  27  dell'art.  1   e'   soppressa   la   parola
«specificamente»; 
      b) il comma 28 dell'art. 1 e' abrogato; 
      c) nel comma 32 dell'art. 1 sono soppresse le parole: «a favore
degli enti pubblici territoriali»; 
      d) il comma 9 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
    «9. Per gli anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie  imprese,
cosi' come definite dal decreto del  18  aprile  2005  del  Ministero
delle  attivita'  produttive,   operanti   in   Sardegna   attraverso
insediamenti stabili, limitatamente al valore della produzione  netta
generata  nel  territorio  della  Regione,  si   applica   l'aliquota
ordinaria dell'IRAP ridotta nella misura massima prevista dalle leggi
statali vigenti. Tale agevolazione e' concessa a  condizione  che  il
numero dei  lavoratori  dipendenti  mediamente  occupati  in  ciascun
periodo d'imposta, per  il  quale  si  richiede  l'agevolazione,  non
risulti inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data del  31
ottobre 2008. Tenuto conto delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,
commi 50 e 226, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  la  misura
dell'agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo 2008, n.  3,
art. 2,  per  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  e'
riparametrata sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.»; 
      e) nel comma 11  dell'art.  2,  dopo  le  parole  «insediamenti
stabili» sono inserite le seguenti: «limitatamente  al  valore  della
produzione netta generata nel territorio della Regione»; 
      f) le lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 2 sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «a) le associazioni di promozione sociale  ricomprese  tra  gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della  legge  25  agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano  riconosciute  dal
Ministero dell'interno; l'esenzione compete, ai sensi  dell'art.  10,
comma  9,  del  decreto  legislativo  4  dicembre   1997,   n.   460,
limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a),
comma 1, del medesimo articolo; 
      b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di  cui
al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207  (Riordino  del  sistema
delle istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza,  a  norma
dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n.  328),  trasformate,  ai
sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, in conformita' al regolamento
regionale di attuazione della legge regionale 23  dicembre  2005,  n.
23, approvato con decreto del  Presidente  della  Regione  22  luglio
2008, n. 3, in aziende pubbliche di servizi alla persona.»; 
      g) nel punto 2) della lettera b) del comma  2  dell'art.  3  e'
soppressa la parola: «pubblici»; 
      h) nel comma 4 dell'art. 4 sono soppresse le parole «presso  la
SFIRS»; 
      i)  l'ultimo  capoverso  del  secondo  periodo  del  comma   37
dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Entro i successivi  quindici
giorni, ovvero in caso di particolare complessita'  dell'istruttoria,
entro trenta giorni, la direzione generale della  Presidenza  convoca
una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti
della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Entro i successivi trenta giorni dall'acquisizione  del
provvedimento finale previsto dal  comma  9  dell'art.  14-ter  della
legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione approva  l'accordo
di programma per l'avvio dei lavori.». 
    11.  Gli  interventi  di  cui  alla  programmazione   comunitaria
2007-2013, attuati per il tramite di trasferimenti di risorse a fondi
di rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga  a  quanto
disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993,  n.  17  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  -
legge finanziaria 1993) art. 2, comma 2. 
    12. E' autorizzata una spesa valutata in euro 60.000  annui,  per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da  destinare  ad  attivita'  di
comunicazione  ed  animazione  territoriale  a  favore  dei  soggetti
interessati ai programmi di cooperazione europea  attivati  a  valere
sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004). 
    13. Nella legge regionale n.  11  del  2006  sono  introdotte  le
seguenti modifiche: 
      a) alla fine del comma 4 dell'art. 36, dopo le  parole:  «degli
Assessorati»,   sono   aggiunte   le   seguenti:   «la   trasmissione
all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio,  credito  e
assetto del territorio, dei dati e  della  documentazione  necessaria
agli accertamenti e»; 
      b) alla  fine  del  comma  l  dell'art.  38,  dopo  la  parola:
«determinabili», sono inserite le seguenti: «parimenti  costituiscono
impegni le conservazioni delle  somme  previste  dall'art.  60  della
presente legge e da quelle disposte da specifiche norme.»; 
      c) il comma 8 dell'art. 60 della legge regionale n. 11 del 2006
e' sostituito dai seguenti: 
    «8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere pubbliche in
gestione diretta  sono  conservate,  costituendo  impegno  nel  conto
residui, per un anno successivo a quello di iscrizione  in  bilancio,
ovvero  per  due  anni  quando   la   loro   realizzazione   richieda
l'approvazione di un progetto  esecutivo,  per  tre  anni  quando  e'
richiesta l'approvazione o autorizzazione paesaggistica o ambientale,
per quattro anni  quando  e'  richiesta  la  valutazione  di  impatto
ambientale. 
    8-bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti  destinati  alle
opere in gestione diretta  da  parte  dell'Amministrazione  regionale
sono impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a  favore
dell'Assessorato competente per materia  secondo  le  voci  di  spesa
previste nel quadro economico, anche  rivisitato  in  relazione  alle
esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro i termini  si
intende   la   costituzione   di    un'obbligazione    giuridicamente
perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro  gli  stessi
termini,  purche'  faccia  seguito  l'affidamento  dei  lavori  entro
l'esercizio immediatamente successivo. 
    8-ter. I finanziamenti  destinati  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche,  oggetto  di  perenzione  amministrativa  o  di   economia
disposta in forza di  legge,  possono  essere  riassegnati  ai  sensi
dell'art. 26 della presente legge, anche a favore di soggetti diversi
da quelli per i quali e' stato assunto l'originario impegno di spesa,
qualora  le  somme  riassegnate  siano  utilizzate  per  le  medesime
finalita' per le quali furono stanziate in bilancio.». 
    14. I termini previsti nell'allegato A della legge  regionale  31
ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione,  costruzione,
esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi
bacini di accumulo di competenza della Regione  Sardegna),  art.  25,
comma 1, e art. 26, comma 1, sono rispettivamente rideterminati al 31
dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009. 
    15. Nell'art. 11 della legge regionale n. 2 del 2007 e' soppresso
l'importo relativo all'annualita' 2009 (UPB S01.06.001). 
    16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle
more  di   emanazione   della   normativa   regionale   di   riordino
dell'ordinamento delle autonomie locali, non si  procede,  anche  nel
caso in cui la segreteria si renda  vacante,  alla  riclassificazione
della sede ai fini della nomina del segretario  comunale.  Ai  comuni
continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente  vigente,
sulla base della classe  di  appartenenza  per  popolazione  o  della
classificazione posseduta al momento dell'istituzione  del  capoluogo
di provincia. E'  fatta  salva,  comunque,  la  possibilita'  che  il
consiglio comunale del comune neocapoluogo  stabilisca,  con  propria
deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B. 
    17.   In   attesa    della    disciplina    organica    regionale
dell'ordinamento degli enti locali, in deroga a quanto  previsto  dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali), art. 51,  comma  2,  nei  comuni
sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono  consentititi  al
sindaco tre mandati consecutivi. 
    18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1  del  2009,
art. 1, comma 12, possono  essere  utilizzate,  anche  per  incentivi
aggiuntivi   a   favore   del    personale    dipendente    impiegato
nell'attuazione del  relativo  progetto,  sulla  base  di  criteri  e
modalita'   stabiliti   dalla   Giunta   regionale,    su    proposta
dell'Assessore competente in materia di bilancio. 
    19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008,  art.
7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009. 
    20. L'art. 3  della  legge  regionale  5  dicembre  1995,  n.  35
(Alienazione dei beni patrimoniali), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3  (Cessioni  agli  enti  locali  territoriali).  -  1.  Le
disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1952,  n.  34,  per  la
vendita  a  prezzo  simbolico  dei  beni  regionali   per   finalita'
pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano  in  vigore  solo
per le cessioni effettuate a favore degli enti locali territoriali  e
trovano  applicazione  previa  apposita  deliberazione  della  Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente che si esprime
entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. 
    2. Nello spirito di  sussidiarieta'  e  decentramento  ai  comuni
nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico,  la  Regione
con deliberazione della Giunta regionale, su proposta  dell'Assessore
competente in materia di demanio e  patrimonio,  e'  autorizzata,  in
deroga all'art. 3, comma 1,  della  presente  legge,  ad  individuare
l'elenco dei beni immobili regionali da destinare  agli  enti  locali
territoriali interessati, al prezzo simbolico di un euro.». 
    21. I beni mobili, anche registrati, di proprieta' della  Regione
gia' in carico o comunque  utilizzati  dai  servizi  dell'Ispettorato
ripartimentale dell'agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
e relativi uffici periferici, sono trasferiti  all'Agenzia  regionale
per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura. 
    22. Il comma 9 dell'art. l della legge regionale n. 2  del  2007,
e' sostituito dal seguente: 
    «9. Al fine di  consentire  il  pagamento  urgente  di  spese  da
effettuarsi con  immediatezza,  anche  in  contanti,  e'  autorizzata
l'apertura di un conto corrente bancario  intestato  alla  Regione  a
favore del cassiere regionale, sul quale versano i competenti  centri
di responsabilita' tenuti ai  pagamenti.  Il  cassiere  e'  tenuto  a
rendere annualmente il conto dei  fondi  messi  a  disposizione.  Gli
interessi maturati e le somme disponibili su tale  conto,  alla  fine
dell'esercizio sono riversati alle entrate della Regione entro il  15
gennaio dell'esercizio successivo. Ai fini  della  rendicontazione  e
del controllo valgono le disposizioni di cui all'art. 45 della  legge
regionale n. 11 del 2006.». 
    23. Nell'art. 26 della legge regionale n. 2  del  2007,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si applica,
altresi', la disciplina di cui al comma 5 dell'art.  30  della  legge
regionale 8 agosto 2006, n. 13.  In  sede  di  prima  applicazione  i
termini ivi previsti  decorrono  dalla  data  di  approvazione  della
presente legge.». 
    24. All'art. 11 della legge regionale  6  dicembre  2006,  n.  19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e'
aggiunto il seguente comma: 
    «4-bis. Le amministrazioni pubbliche sono  esentate  dall'obbligo
del pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e  impianti
elettrici), art. 7, ed al regio  decreto  14  agosto  1920,  n.  1285
(Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque  pubbliche),
articoli 9 e 10, per le richieste di concessione  di  derivazione  di
acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare  le  riserve
idriche destinate al Servizio  antincendio  e  di  protezione  civile
quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi  di  cantiere  e
postazioni  eventuali  crediti   facenti   capo   all'Amministrazione
regionale nei confronti  delle  suddette  pubbliche  amministrazioni,
derivanti da obblighi pregressi connessi alle fattispecie di  cui  al
presente comma, sono estinti.». 
    25. All'art. 4, comma 36, della legge regionale n. 1 del 2009, le
parole «entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31  dicembre
2009». 
    26. A valere sull'UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una quota  pari
ad euro 14.000 per gli anni dal 2009  al  2021  e'  utilizzata  quale
rimborso, a favore dell'Unione dei  comuni  del  Sinis-Montiferru,  a
copertura degli  oneri  derivanti  dai  contratti  di  mutuo  per  la
ristrutturazione del  monumento  storico-artistico  ex  Seminario  di
Cuglieri.